Art. 5.
(Sistema informativo nazionale ambientale).

      1. L'ANPAT provvede alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale ambientale in collaborazione con i Sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle Agenzie territorialmente competenti che, insieme, costituiscono la rete SINANET.
      2. Nella gestione integrata di cui al comma 1, l'ANPAT pone in essere, in collaborazione con le amministrazioni statali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Agenzie, le integrazioni e i coordinamenti necessari, al fine di garantire l'efficace raccordo con le iniziative da queste poste in essere nella raccolta e nell'organizzazione dei dati e il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle medesime iniziative e l'Agenzia stessa.
      3. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva a livello nazionale, che comunque raccolgono dati nel settore ambientale, devono trasmetterli all'ANPAT secondo le modalità stabilite dall'Agenzia stessa, sentito il Tavolo Stato-regioni per il Sistema informativo nazionale ambientale. Le amministrazioni regionali e locali nonché gli enti pubblici operanti a livello locale e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva trasmettono i dati raccolti nel settore ambientale alle rispettive Agenzie che li comunicano all'ANPAT.
      4. Con apposito accordo di programma stipulato tra l'ANPAT e Unioncamere sono stabilite le modalità di trasmissione alle Agenzie dei dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese.

 

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